Quanto possono trattenere in busta paga: 1/5 per i crediti ordinari, 1/10–1/7 per il fisco, minimo vitale su pensioni e conto corrente.
Lo stipendio può essere pignorato solo entro limiti di legge (art. 545 c.p.c.): un quinto del netto per i crediti ordinari, quote ridotte per i debiti fiscali, regole speciali per gli alimenti, per le pensioni e per le somme già sul conto corrente.
| Stipendio netto/mese | Crediti ordinari (1/5) | Fisco (AdER) |
|---|---|---|
| 1.200 € | 240 € | 120 € (1/10) |
| 1.500 € | 300 € | 150 € (1/10) |
| 2.000 € | 400 € | 200 € (1/10) |
| 2.500 € | 500 € | 250 € (1/10) |
| 3.000 € | 600 € | 429 € (1/7) |
Quote calcolate sul netto in busta. In caso di più pignoramenti simultanei di natura diversa, la trattenuta complessiva non può superare la metà dello stipendio.
Solo per i debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 72-ter DPR 602/1973). La frazione si applica all’intero netto, non alla parte eccedente la soglia: chi ha 2.600 € netti non paga 1/10 su 2.500 e 1/7 sui restanti 100, ma 1/7 su tutti e 2.600 €. Attorno alla soglia questo crea un salto: da 250 € a 371 € di trattenuta per 100 € di stipendio in più.
Le frazioni sulla carta dicono poco: quello che conta è la cifra che resta per vivere. Ecco la stessa busta paga da 1.500 € netti sottoposta ai cinque scenari possibili, dal creditore fiscale al cumulo di più pignoramenti.
La colonna verde è la busta intatta. Il caso più frequente è il pignoramento ordinario, che lascia 1.200 €. Il tetto assoluto è la metà dello stipendio: anche con tre creditori di natura diversa contemporaneamente non si può scendere sotto 750 €. Per confronto, lo stipendio medio italiano netto è 1.482 € al mese.
Un pignoramento ordinario, il più comune, costa 300 € al mese: sono 3.600 € l’anno, poco meno di 2,4 mensilità nette di uno stipendio medio. La trattenuta continua finché il credito non è estinto, interessi e spese legali compresi, quindi la durata reale dipende dall’importo del debito e non da una scadenza fissa.
Molti scoprono la differenza troppo tardi: lo stipendio in busta e lo stipendio già accreditato seguono regole diverse. In busta il tetto è una frazione; sul conto, per le somme entrate prima della notifica, esiste solo una franchigia fissa e tutto il resto è aggredibile.
Su un saldo di 2.500 € accreditato prima della notifica del pignoramento resta protetto solo il triplo dell’assegno sociale, 1.639 € nel 2026. L’eccedenza non gode di alcuna frazione: viene presa tutta. È la ragione per cui il conto è più esposto della busta paga, dove il tetto resta 1/5.
Banche, finanziarie, fornitori, condominio: massimo 1/5 del netto, trattenuto dal datore dopo l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 72-ter DPR 602/1973) applica 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 da 2.500 a 5.000 €, 1/5 oltre — senza passare dal giudice per l’ordine di trattenuta.
Assegni di mantenimento a coniuge e figli: la quota la fissa il giudice, in pratica fino a 1/3 dello stipendio, con precedenza sugli altri creditori.
Impignorabile la parte pari al doppio dell’assegno sociale (1.092,48 € nel 2026, minimo 1.000 €); solo l’eccedenza è aggredibile nei limiti di 1/5. Calcola la pensione netta.
Trattenuta volontaria alternativa: cessione del quinto. Il tuo netto esatto: calcolatore stipendio.
In busta paga: 1/5 del netto per i crediti ordinari (banche, finanziarie, condominio). Per i debiti fiscali l’Agenzia delle Entrate-Riscossione applica quote ridotte: 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre. Per i crediti alimentari la misura la decide il giudice, di norma fino a 1/3.
Per lo stipendio pignorato in busta paga no: il limite è la frazione (1/5, 1/7 o 1/10). Il minimo vitale esiste per le pensioni: è impignorabile la parte pari al doppio dell’assegno sociale, quindi 1.092,48 € nel 2026, e comunque almeno 1.000 €.
Le somme accreditate prima della notifica del pignoramento sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 € nel 2026); l’eccedenza è pignorabile per intero. Gli stipendi accreditati dopo la notifica seguono i limiti della busta paga (1/5 o quote fiscali).
Sì, entrambi nella misura di 1/5. La tredicesima segue le stesse regole dello stipendio; il TFR viene trattenuto dal datore al momento della liquidazione.
Pignoramenti della stessa natura si mettono in coda: il secondo attende l’estinzione del primo. Pignoramenti di natura diversa (ordinario + fiscale + alimentare) possono cumularsi, ma mai oltre la metà dello stipendio netto.
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