Interessi automatici, diffida, Ispettorato, decreto ingiuntivo e dimissioni per giusta causa con NASpI: la scala completa.
Lo stipendio va pagato alla scadenza fissata da CCNL o prassi aziendale: ogni ritardo è un inadempimento che matura interessi e rivalutazione. E se il ritardo diventa cronico, la legge mette in fila strumenti sempre più incisivi — fino alle dimissioni per giusta causa con NASpI.
| Situazione | Cosa fare |
|---|---|
| Ritardo di pochi giorni, episodico | Sollecito informale, poi scritto (e-mail o PEC). Interessi e rivalutazione decorrono comunque dalla scadenza. |
| Ritardi ripetuti o superiori a 2–3 settimane | Diffida formale tramite sindacato o avvocato; segnalazione all’Ispettorato del lavoro (diffida accertativa). |
| Una o più mensilità non pagate | Decreto ingiuntivo: la busta paga emessa è prova scritta del credito, il giudice ingiunge il pagamento in tempi rapidi. |
| Inadempimento grave e persistente | Dimissioni per giusta causa: niente preavviso, indennità sostitutiva a carico del datore e diritto alla NASpI. |
Non sono termini di legge ma la progressione pratica che seguono sindacati e legali: nessuna norma impone di aspettare, e chi ha già la busta paga in mano può chiedere il decreto ingiuntivo anche prima. L’unico termine perentorio è all’estremo opposto: la prescrizione quinquennale del credito retributivo.
Quando il datore diventa insolvente entra in campo il Fondo di garanzia INPS, alimentato dai contributi versati da tutte le imprese. Non copre tutto: paga il TFR per intero, ma solo tre mensilità arretrate.
Il Fondo interviene quando l’azienda è insolvente e paga il TFR per intero più al massimo tre mensilità non corrisposte cadute negli ultimi dodici mesi del rapporto. La domanda si presenta dopo l’apertura della procedura concorsuale, non prima: fino a quel momento il credito va perseguito contro il datore.
Il limite delle tre mensilità è la ragione per cui è sbagliato “aspettare che si risolva”. Ecco cosa succede a chi lascia accumulare cinque stipendi prima di muoversi.
Su una RAL di 26.000 € e 5 anni di anzianità il credito complessivo vale 18.980 €; il Fondo ne garantisce 14.980 €. Le due mensilità eccedenti (4.000 €) restano credito privilegiato nella procedura: si recuperano solo se l’attivo basta. È la ragione tecnica per cui conviene reagire al secondo stipendio saltato, non al quinto.
Sono l’arma finale: si lasciano gli effetti del preavviso a carico del datore e — punto decisivo — si conserva il diritto alla NASpI, normalmente esclusa per chi si dimette. Prima di farlo conviene farsi assistere da un sindacato o un legale: la giusta causa va poi difesa se il datore la contesta.
Il credito non pagato non si prescrive subito: 5 anni per le retribuzioni, che diventano 10 se il rapporto è già cessato per alcuni istituti. Meglio comunque muoversi presto: più il debito cresce, più è probabile che l’azienda sia in difficoltà irreversibile.
Quanto ti spetta di NASpI se te ne vai per giusta causa: esempi per stipendio. TFR in uscita: calcolo TFR.
La legge non fissa un giorno unico: valgono CCNL e prassi aziendale, di solito tra la fine del mese e il 10 del mese successivo (il pubblico impiego paga intorno al 23). Una volta consolidata, la data è vincolante: pagare sistematicamente dopo è inadempimento.
Sì: per i crediti di lavoro scattano automaticamente interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di scadenza (art. 429 c.p.c.), senza bisogno di messa in mora.
L’emissione del cedolino e l’accredito sono due momenti diversi: il cedolino documenta il credito, non lo estingue. Se il bonifico non arriva, la busta emessa diventa la prova perfetta per il decreto ingiuntivo.
Per la giurisprudenza il mancato pagamento di una-due mensilità, o ritardi gravi e sistematici, giustificano le dimissioni in tronco: si ha diritto all’indennità di mancato preavviso e alla NASpI come se si fosse stati licenziati.
Il Fondo di garanzia INPS paga il TFR e fino a 3 mensilità non corrisposte degli ultimi 12 mesi. La domanda si presenta dopo l’apertura della procedura concorsuale.
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